PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita economica, sociale, culturale e civile e in ogni altro settore, la presente legge, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, reca disposizioni volte a favorire l'accesso alle nomine nei confronti del genere sottorappresentato.

Art. 2.

      1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere la presenza paritaria di donne e di uomini nelle amministrazioni pubbliche dello Stato, ivi compresi le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici nazionali e le società a totale o a prevalente partecipazione pubblica statale.

Art. 3.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni che non hanno provveduto ad emanare le leggi regionali in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali leggi.

Art. 4.

      l. Le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi di cui all'articolo 2 sono tenuti a dare attuazione al principio di parità di genere nella composizione degli organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo.

 

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      2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti cui compete la nomina, la proposta o la designazione garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e non discriminazione, negli organi monocratici e collegiali di ciascuna delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 fermo restando gli specifici requisiti di competenza, esperienza e professionalità eventualmente richiesti per l'incarico dalla normativa applicabile.

Art. 5.

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle nomine e alle designazioni vincolate alla titolarità di uffici e di cariche già rivestiti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 6.

      1. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di garanzia per l'attuazione dell'equilibrio della rappresentanza dei generi, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è un organo collegiale costituito da cinque componenti, escluso il presidente.
      3. I componenti e il presidente del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati.
      5. L'indennità da corrispondere ai componenti e al presidente del Comitato è determinata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Il Comitato:

          a) vigila affinché sia assicurato il rispetto delle finalità di cui all'articolo 1,

 

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anche predisponendo apposite indagini campionarie;

          b) predispone e invia al Governo e al Parlamento un rapporto annuale nel quale sono evidenziati gli eventuali fenomeni di sottorappresentazione delle donne nella composizione degli organi di direzione, gestione, indirizzo e controllo delle amministrazioni pubbliche e degli altri organismi di cui all'articolo 2.

      7. Nell'ambito della propria attività, il Comitato può richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli altri organismi di cui all'articolo 2 documenti, informazioni e chiarimenti in ordine alle nomine effettuate, anche su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse.
      8. Con provvedimento del Comitato i soggetti non appartenenti alle amministrazioni pubbliche ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 1.000 euro se rifiutano od omettono, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti.
      9. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 appartengano alle amministrazioni pubbliche, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
      10. Qualora il Comitato ritenga, sulla base degli elementi acquisiti, che siano state violate le disposizioni di cui all'articolo 4, può richiedere ai soggetti cui compete la nomina di revocarla e procedere a una nuova nomina ovvero di produrre un'adeguata e documentata motivazione delle deliberazioni assunte. Qualora il comitato, sulla base dell'ulteriore istruttoria, persista nel ritenere che la nomina violi le disposizioni di cui all'articolo 4, il presidente dichiara l'inefficacia del provvedimento di nomina e ne dà adeguata pubblicità.

Art. 7.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

 

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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.